Il Decreto “Rilancio” varato dal Governo punta alla ripresa economica italiana trainata dall’edilizia sostenibile con un Super ecobonus del 110 % destinato all’efficientamento energetico degli edifici, cappotto termico, fotovoltaico, pompe di calore e messa in sicurezza sismica.
“L’edilizia è da sempre un volano per la crescita economica – ha affermato Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – ma ora quel settore va indirizzato alla sostenibilità: quindi ho lavorato a un superbonus che mettesse insieme due strumenti già funzionanti, ecobonus e sismabonus, e li portasse all’estremo con uno sconto del 110%”.
L’aliquota di detrazione viene maggiorata nella misura del 110 % delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi, volti a:
- incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus),
- la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
- per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici
- colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
L’accesso alle agevolazioni fiscali del Superbonus green è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- gli interventi, nel loro complesso, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (dimostrato da APE pre e post-intervento rilasciato da tecnico abilitato)
- nel caso di persone fisiche (no aziende o professioni), la detrazione spetterà solo all’abitazione principaleo prima casa
Possono beneficiarne:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le disposizioni contenute nei commi da l a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
“Con questa misura – ha commentato Federesco (associazione delle energy service company, ESCO) – cinque sono gli obiettivi di eccellenza raggiunti:
1) contrasto al cambiamento climatico – riduzione delle emissioni climalteranti;
2) rilancio dell’edilizia;
3) sostegno alle famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata;
4) riduzione delle spese energetiche dell’abitazione;
5) notevole aumento dell’occupazione”.